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Ordinanza — n. 736/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 736/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 736/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAYARI HOUSSEM EDDINE nato il 23/01/1993 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; etto ll ricorso proposto nell'interesse di Houssem Eddine Sayari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ntenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentare giurdicamente corretto, puntuale e lineare rispetto alle emergenze probatorie dal giudice di merito avuto riguardo alla finalità costrittiva della frase minatoria rivolta al soggetto qualificato (si veda quanto argomentato dal primo capoverso di pagina 2), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 736/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. n

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale azione legale a scopo intimidatorio pubblica intimidazione violenza o minaccia contro le autorità discriminazione e incitamento all'odio pericolo di traffico di stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAYARI HOUSSEM EDDINE nato il 23/01/1993 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; etto ll ricorso proposto nell'interesse di Houssem Eddine Sayari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ntenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentare giurdicamente corretto, puntuale e lineare rispetto alle emergenze probatorie dal giudice di merito avuto riguardo alla finalità costrittiva della frase minatoria rivolta al soggetto qualificato (si veda quanto argomentato dal primo capoverso di pagina 2), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cr'=7, deciso il 4 novembre 2022. Il Consigliere estensore Il President Benedetto Paternò Rad