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Ordinanza — n. 733/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 733/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Lauro Gabrielli inadmissible. The appellant challenged the appellate court's sentencing, arguing for a different treatment and penalty measurement. The court rejected these claims because the first ground lacked sufficient reasoning in the lower judgment, while the second was deemed justified by the absence of specific arguments in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals against sentencing determinations are inadmissible if they rely on generic grounds without specific arguments or if the lower court's reasoning is sufficient and logical.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing review penal procedure specific grounds appellate court attenuazione della pena motivi di cassazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI LAURO nato a PESCARA il 19/01/1964 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lauro Gabrielli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in Sede di legittimità, perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla rnancata applicazione delle generiche e alla misura della pena malgrado sul primo tema la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame d&ie deduzioni difensive sul punto mentre sul secondo l'assenza di esplicite argomentazioni rese in appello appare giustificata dalla assenza di specifici e puntuali rilievi dedotti sulla misura della Peon con il gravame di merito; i :levato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. orno. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual! e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.