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Ordinanza — n. 731/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to non-legal grounds and insufficient critical engagement with lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 731/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by Giuseppe Cataldi and Fabio Pallini inadmissible. The appellants argued for retrial on specific evidentiary points and procedural violations regarding witness statements and investigation acquisitions. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already addressed and legally resolved by the lower courts without offering a new, critical legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. pen.; Appeals must be based on legal grounds and require a critical re-evaluation of the lower court's reasoning; mere repetition of facts or superficial re-interpretations of evidence without substantive legal argumentation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal grounds requirement repetition of arguments critical re-evaluation Cassazione ordinanza motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. pen.
art. 616 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CATALDI GIUSEPPE nato a PARMA il 07/05/1963 PALLINI FABIO nato a PARMA il 16/09/1968 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Giuseppe Cataidi e Fabio Pallini avverso la eente 'Ed epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; iitaciuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di !egittimità, in quanto Utic sguardo alle prime due dogiianze, perché meramente riproduttive di profili di censura iia adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito all'esito di una puntuale e logica valutazione delle emergenze istruttorie, ricostruzione che la difesa attinge inadeguatamente verso reoNcando termin.i di aspecificità le censure dirette a rimarcare il israwsarnento delle dichiarazioni della teste Zini ( atteso che la censura è stata affrontata e superata in sentenza senza che sul punto ii ricorso operi un effettivo confronto critico con il i-elativo motivare), proponendo, peraltro, una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea ianeecaniii di legittimità e avusa dalla pertinente individuazione.: di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, peraltro evocate solo apoditticamente siccome espressione di un significato probatorio diverso da quello messo a fondamento della Tenuta responsabilità del ricorrenti; allria verso, ancora una volta rimarcando la ritenuta violazione del disposto di cui all'arti coo rispetto all'acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalla Gainotti, sentLa a .t. ( anche questo tema che la Corte dei merito ha affrontato e risolto all'esito di una :)cirituale e giuridicamente corretta valutazione dei profili in fatto che hanno coerentemente sup,portato la scelta resa sul punto da! Tribunale); avuto riguardo al terzo motivo di ricorso, per la manifesta infondatezza della censura, atteso che la sentenza impugnata, anche in relazione alla ritenuta non applicabiiità della causa di non puni)iintà, rsulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle :1;eduzioni dfensive sul punto, destinate a non inficiare il pur sintetico giudizio negativo spqo ani punto diretto a rimarcare il disvalore della condotta siccome espressiva di una ronseguenziale offesa ritenuta coerentemente non tenue; rievate) che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delia somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 'e:osi deciso 4 novembre 2022. estensore li Presiden Benedetto Paternò