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Ordinanza — n. 495/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 495/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 495/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIARA UGO LUCA nato a SIRACUSA il 25/05/1996 avverso la sentenza del 19/04/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSA Ldato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Pugliara Ugo Luca a mezzo del difensore. Ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 495/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i rilievi difensivi riguardano la carenza di motivazione in relazione al disposto aumento della pena per la continuazione tra i reati e l'eccessività della misura della pena applicata a titolo di continuazione; ritenuto che il motivo proposto non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione, poiché non si verte in una ipotesi di pena illegale. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Parole chiave

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eccezione di illegalità motivi di cassazione permesso di promuovere un procedimento penale inverosimiglianza delle persecuzioni clausola di coscienza istanza di revisione penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIARA UGO LUCA nato a SIRACUSA il 25/05/1996 avverso la sentenza del 19/04/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSA Ldato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Pugliara Ugo Luca a mezzo del difensore. Ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi riguardano la carenza di motivazione in relazione al disposto aumento della pena per la continuazione tra i reati e l'eccessività della misura della pena applicata a titolo di continuazione; ritenuto che il motivo proposto non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione, poiché non si verte in una ipotesi di pena illegale. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D:chiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre 9 te