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Ordinanza — n. 493/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Art. 448 c.p.p. and erroneous legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 493/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Karouache Hassane inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a different legal qualification of the crime, but the court found this argument contradicted the trial record and the explicit findings of the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the narrow statutory exceptions for challenging plea agreement sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentences are admissible only for specific statutory grounds, and errors in legal qualification are limited to manifest errors evident from the text, rendering evaluative errors inadmissible.

Parole chiave

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appeal against plea agreement erroneous legal qualification manifest error standard inadmissibility de plano procedural exhaustion abbandono del procedimento per truffa ammende per infrazione procedurale indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAROUACHE HASSANE (CUI 01970GQ) nato il 26/12/1976 avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAfrali:TWniìso alle parti;

i) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Karouache Hassane a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01). Ritenuto che l'assunto difensivo, in base al quale il giudice avrebbe dovuto ravvisare in atti la fattispecie del furto tentato, è palesemente contraddetto dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti è accompagnata da puntuali riferimenti alle risultanze investigative, idonee a rivelare la esistenza del reato di furto consumato.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 202