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Ordinanza — n. 492/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft, citing prior record and prohibiting new sentencing reviews.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Alfredo Rivera Montenegro's cassation appeal inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The defense argued that the sentence was disproportionate given the defendant's full confession, social marginality, and the low value of stolen goods, while the prosecution emphasized his extensive prior criminal record. The court ruled that the lower court sufficiently addressed the mitigating circumstances by citing the defendant's prior offenses and that challenging the sentencing proportionality constitutes an inadmissible re-evaluation of the judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appeal against a sentence for aggravated theft is inadmissible if the lower court adequately considered the defendant's prior record as a bar to mitigation, and if the challenge to the sentence's proportionality seeks a new evaluation of the judge's discretionary sentencing power.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft prior criminal record mitigating circumstances sentencing proportionality cassation inadmissibility judicial discretion criminal liability gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Quanto al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in sede di legittimità la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVERA MONTENEGRO ALFREDO nato il 23/12/1953 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; (1K Motivi della decisione Rivera Montenegro Alfredo, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano in relazione al reato di furto aggravato ai sensi dell'art 625, comma 1, n. 4 e 6 cod. pen.

La difesa deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; mancanza di motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. La sentenza oggetto di ricorso, lamenta l'esponente, sebbene evidenzi i numerosi precedenti penali annoverati dal ricorrente, non valorizza sufficientemente la confessione piena resa dall'imputato in udienza, le sue condizioni di marginalità sociale ed il modesto valore economico dei beni sottratti. La pena finale inflitta all'imputato (anni 3, mesi 4 di reclusione ed C 300 di multa) è sproporzionata rispetto all'entità del fatto, atteso il valore non particolarmente elevato della merce oggetto di furto.

Il ricorso è inammissibile. Occorre rilevare come la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non imponga al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, consistenti, nel caso in esame, nei plurimi precedenti penali per reati della stessa indole annoverati dall'imputato, richiamati nella motivazione della sentenza impugnata(ex multis Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).

Quanto al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in sede di legittimità la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Segue alla declaratoria d'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estens