Ordinanza — n. 488/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA ANTONIO nato a CAGLIARI il 15/09/1984 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Serra Antonio, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 493-ter cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza dell'art.132 cod. pen. e 202 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 488/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen. e 493-ter cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza dell'art.132 cod. pen. e 202 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA ANTONIO nato a CAGLIARI il 15/09/1984 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Serra Antonio, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 493-ter cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza dell'art.132 cod. pen. e 202 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto per le modalità di attuazione del reato; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Ritenuto, quanto alla misura di sicurezza, che il motivo non si confronta con !e argomentazioni illustrate in motivazione, del tutto idonee a sostenere il decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre