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Ordinanza — n. 485/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 485/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 485/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLA MASSIMILIANO nato a PALERMO il 10/04/1972 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Cardella Massimiliano, ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato Rilevato che il difensore si duole del giudizio di bilanciamento operato dalla Corte di merito in punto di determinazione della pena, avendo concesso l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., con giudizio di subvalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. ed alla recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 485/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62, comma 1, n. 4 cod. pen., con giudizio di subvalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. ed alla recidiva.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena gravità della pena adeguamento della pena attenuazione libera della pena individualizzazione della commisurazione penale modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLA MASSIMILIANO nato a PALERMO il 10/04/1972 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Cardella Massimiliano, ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato Rilevato che il difensore si duole del giudizio di bilanciamento operato dalla Corte di merito in punto di determinazione della pena, avendo concesso l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., con giudizio di subvalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. ed alla recidiva.

Ritenuto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ritenuto che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al giudizio di bilanciamento operato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre