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Ordinanza — n. 483/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding traffic recidivism and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were manifestly unfounded. The defense argued for nullity based on errors in applying traffic recidivism rules, lack of statutory mitigation, and procedural issues, while also requesting extinction of the crime via prescription. The court rejected these claims, noting that the administrative recidivism rule was correctly applied, the denial of mitigation was justified by the defendant's prior record, and the procedural bar prevents raising prescription as a separate ground.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 15, cod. strada; Art. 51, cod. pen.; Art. 62-bis, cod. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, which precludes the court from examining substantive defenses such as prescription or statutory mitigation.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal traffic recidivism rules denial of statutory mitigation prescription defense inadmissibility administrative violation record guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 15, cod. strada
Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 116, comma 15, cod. strada;
Art. 51, cod. pen.
Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 51 cod.
Art. 62-bis, cod. pen.
Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8
art. 51 cod. pen
Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 51 cod. pen.;
art. 62-bis cod. pen
Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARIA FRANCESCA nato a MAZARA DEL VALLO il 14/06/1965 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Zaccaria Francesca, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 116, comma 15, cod. strada;

2. Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 51 cod. pen.;

3. Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Letta la memoria difensiva depositata innanzi a questa Corte, nella quale la difesa insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso, invocando, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Considerato, quanto alla prima doglianza, che, a seguito della riforma di cui all'art. 5 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti, come nel presente caso, una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio; considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la motivazione adottata dalla Corte di merito in ordine alla mancata ricorrenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., è immune da censure, essendo fondata su argomentazioni del tutto adeguate, conformi al dato normativo e agli orientamenti espressi in questa sede; considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr.

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Considerato, quanto alla chiesta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 20