Ordinanza — n. 480/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO ANTONIO nato a NAPOLI il 03/04/1982 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Di Lorenzo Antonio a mezzo del difensore. Rilevato che il ricorrente invoca l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; vista la memoria depositata innanzi a questa Corte, in cui la difesa insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 480/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorrente invoca l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; vista la memoria depositata innanzi a questa Corte, in cui la difesa insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO ANTONIO nato a NAPOLI il 03/04/1982 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Di Lorenzo Antonio a mezzo del difensore. Rilevato che il ricorrente invoca l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; vista la memoria depositata innanzi a questa Corte, in cui la difesa insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Considerato che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono: per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso non si confronta con la motivazione della sentenza, pronunciata a seguito di rito abbreviato, nella quale sono indicate le ragioni poste a fondamento del decisum. Considerato che la questione concernente la presunta esistenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., presenta carattere di novità, non avendo la difesa devoluto la questione alla Corte di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto tale aspetto (cfr.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Rilevato, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres