Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and discretionary sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense failed to identify specific logical flaws in the lower court's reasoning. The appellant argued for reduced penalties and generic mitigating circumstances, but the appellate court had already provided a reasoned response regarding the utility of the tampered meter and the appropriate sentencing range. The Supreme Court upheld the dismissal, noting that discretionary comparisons between aggravating and mitigating factors fall outside the scope of cassation review unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the defense offers generic criticisms without pinpointing specific illogical aspects of the lower court's motivation, and when the sentencing judgment involves discretionary evaluations that do not constitute mere arbitrium.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULEO GIUSEPPE nato a CARINI il 24/11/1979 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione Puleo Giuseppe, ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.) A motivi di ricorso la difesa lamenta:
1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato;
2. Pena eccessiva; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze articolate nell'impugnazione sono aspecifiche: la difesa si limita ad una generica critica del costrutto argomentativo della sentenza, senza realmente individuare aspetti di manifesta illogicità o incongruenza nella motivazione della sentenza. La Corte di merito, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, offre puntuale risposta alle doglianze difensive, evidenziando come il contatore interessato dalla manomissione servisse l'abitazione dell'imputato, erogando erogata energia elettrica nonostante che la utenza fosse stata disattivata da tempo; ha ritenuto irrilevante, con motivazione ineccepibile, l'individuazione del soggetto che avesse materialmente operato la manomissione a fronte della significatività del dato dell'effettivo utilizzo dell'energia elettrica sottratta (Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, El Kader, Rv. 227749;
Sez. 5, Sentenza n. 42602 del 23/09/2015, Rv. 266411). Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle ritenute aggravanti, è nota la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; quanto al trattamento sanzionatorio, fissato in misura prossima al minimo edittale, il giudice d'appello ha espresso una motivazione conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, di talché è sufficiente il richiamo al criterio dell'adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (ex multis Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 Rv. 256464). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022