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Ordinanza — n. 476/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest regarding unaddressed prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 476/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's claim regarding the extinction of the crime by prescription was manifestly unfounded. Although the defense argued that the first-instance court failed to address this specific plea, the Court determined that raising such a defense would yield no favorable outcome in a retrial. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Inadmissible is the cassation appeal against a second-instance judgment that did not consider an appeal plea that is manifestly unfounded from the outset, as its potential acceptance would not produce a favorable result in a retrial.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of interest manifestly unfounded plea prescription defense court costs award dichiarazioni contraddittorie testimone anonimo false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 416 cod. proc. pen.
250765:"Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le annotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, che facciano, in tutto od in parte, riferimento al contenuto di atti (nella specie: tabulati telefonici) non ritualmente depositati dal pubblico ministero ex art. 416 cod. proc. pen.").
Art. 625 cod. pen.
In ogni caso andavano escluse le aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 81 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 7 cod. pen.
art. 416 cod. proc. pen
250765:"Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le annotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, che facciano, in tutto od in parte, riferimento al contenuto di atti (nella specie: tabulati telefonici) non ritualmente depositati dal pubblico ministero ex art. 416 cod. proc. pen.").
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015
Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014
Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO ANNAMARIA nato a NAPOLI il 29/04/1967 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Greco Annamaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., per essersi impossessata, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di acqua potabile prelevata dalla rete idrica comunale mediante realizzazione di un allaccio abusivo.

La difesa si duole del vizio della carenza di motivazione. La Corte di appello, lamenta la ricorrente, si sarebbe riportata acriticamente al contenuto della sentenza di primo grado, trascurando di considerare le censure difensive che riguardavano proprio l'inadeguatezza della motivazione espressa dal giudice di primo grado. Si era dimostrato, con documentazione fotografica, la presenza dei misuratori di consumo sul luogo dei fatti. Detta documentazione fotografica, inoltre, rivelava come l'allaccio abusivo servisse l'intera palazzina in cui era collocata l'abitazione dell'imputata; pertanto, anche altri condomini avrebbero potuto avere interesse a realizzare la derivazione abusiva.

Si era anche evidenziato come il Giudice di prime cure avesse utilizzato, ai fini della decisione, documenti mai acquisiti al fascicolo processuale. Il verbale di accertamento del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, datato 1/4/2014, protocollo nr. 4653, a cui fa riferimento il verbale di contestazione di prelievo abusivo redatto dalla polizia Municipale, oltre a non essere stato depositato agli atti, riguarda l'accertamento a carico di un altro utente (ditta Colato Giovanni sita alla via Torino 4 del Comune di Castel Volturno). Gli elementi raccolti avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a mandare assolta l'imputata.

In ogni caso andavano escluse le aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., non risultando dimostrata la responsabilità dell'imputata in ordine alla manomissione della conduttura idrica. Su tale profilo e sulla richiesta subordinata di dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, previa esclusione delle aggravanti contestate, la Corte di merito è rimasta silente. Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito, sebbene si sia riportata alla motivazione del giudice di primo grado, la cui decisione ha condiviso, non ha trascurato di offrire risposta alle censure difensive riguardanti la responsabilità dell'imputata.

In proposito ha evidenziato come, in data 8 aprile 2014, personale del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, nell'ambito di un'attività di controllo del territorio, effettuò una verifica presso l'abitazione dell'imputata, costatando il prelievo irregolare di acqua potabile mediante un allacciamento abusivo alla rete idrica comunale. Ha poi precisato che l'accertamento in questione aveva riguardato proprio l'abitazione della imputata e non altre abitazioni esistenti nello stesso condominio. A tale ricostruzione la difesa oppone una diversa interpretazione delle emergenze probatorie, lamentando anche la mancanza in atti del verbale di accertamento del personale del consorzio idrico, solo richiamato nell'annotazione della polizia municipale.

I rilievi sono palesemente destituiti di fondamento: la scelta del rito abbreviato intrapresa dall'imputata consente l'utilizzazione di tutto il materiale probatorio esistente agli atti, ivi compreso il verbale della polizia municipale nella parte in cui è richiamato l'esito dell'accertamento effettuato dal personale del consorzio idrico (in argomento si veda Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011, Rv. 250765:"Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le annotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, che facciano, in tutto od in parte, riferimento al contenuto di atti (nella specie: tabulati telefonici) non ritualmente depositati dal pubblico ministero ex art. 416 cod. proc. pen.").

Il fatto che l'accertamento effettuato dal personale del consorzio idrico fosse riferibile ad altro utente, è circostanza non documentata. La motivazione della sentenza impugnata è dunque adeguata a sostenere il decisum; le argomentazioni della difesa, puramente avversative, tendono a prospettare una non consentita rivalutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito).

La Corte di merito ha riconosciuto la sussistenza delle aggravanti contestate. Ha invero sostenuto, con argomentare logico, la riconducibilità all'imputata dell'allacciamento abusivo realizzato presso la condotta idrica, risultando accertato, alla stregua delle risultanze in atti, che la derivazione servisse il suo appartamento. Stante la procedibilità d'ufficio del reato di furto aggravato, è inammissibile il rilievo difensivo riguardante l'omessa pronuncia della Corte di merito in ordine alla invocata estinzione del reato per prescrizione. E' sufficiente richiamare in proposito il principio enunciato dalla Corte di Cassazione in materia, a mente del quale «In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 26587801;

Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 26315701). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell