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Ordinanza — n. 474/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 474/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 474/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIOTTI MONIA nato a MARINO il 30/08/1989 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Casciotti Monia, ritenuta responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Rilevato che la ricorrente lamenta, a mezzo del difensore, l'erroneo riconoscimento dell'aggravante contestata, lamentando il vizio di motivazione sul punto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 474/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Rilevato che la ricorrente lamenta, a mezzo del difensore, l'erroneo riconoscimento dell'aggravante contestata, lamentando il vizio di motivazione sul punto.

Parole chiave

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testimonianza della vittima altri capi d'accusa recidiva nell'infrazione principio della doppia incriminazione circostanza aggravante comunicazione degli elementi a carico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIOTTI MONIA nato a MARINO il 30/08/1989 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Casciotti Monia, ritenuta responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Rilevato che la ricorrente lamenta, a mezzo del difensore, l'erroneo riconoscimento dell'aggravante contestata, lamentando il vizio di motivazione sul punto.

Considerato che il motivo proposto nel ricorso non ha formato oggetto di doglianza nell'atto di appello. Ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il PresideA. , e