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Ordinanza — n. 470/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to evidence evaluation under Art. 192 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 470/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly apply Article 192 of the Code of Criminal Procedure regarding the recognition of the victim's description versus the defendant's physical characteristics. The court rejected this claim as it amounted to an impermissible request for a re-evaluation of the evidence already assessed by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, c.p.p.; The appeal alleging improper application of Article 192, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure based on arguments directly contradicting the probative material is inadmissible as it constitutes an impermissible request for a re-evaluation of the merits.

Parole chiave

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Art. 192 c.p.p. inadmissibility of appeal re-evaluation of merits evidence assessment criminal procedure code abuso della licenza e delle targhe contrassegno stradale indizio

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, c.p.p.
Rilevato che la difesa lamenta cattivo governo dell'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Rilevato che la difesa lamenta cattivo governo dell'art. 192 cod. proc. pen., carenza e manifesta illogicità della motivazione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis
Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJORGJEVIK VALENTINA nato a SAN GAVINO MONREALE il 06/06/1995 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Gjorgjevik Valentina a mezzo del difensore. Rilevato che la difesa lamenta cattivo governo dell'art. 192 cod. proc. pen., carenza e manifesta illogicità della motivazione. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in relazione alla censura dedotta dalla difesa (in motivazione, nella parte dedicata al riconoscimento fotografico, la Corte di merito ha precisato come la descrizione fornita dalla persona offesa Di Giannantonio Gilda fosse compatibile con le caratteristiche somatiche della imputata, non essendo smentita da diverse acquisizioni probatorie).

Considerato che il rilievo difensivo, in cui si insiste nel sostenere una discrepanza tra la descrizione fisica dell'imputata ed il riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, oltre ad essere riproduttivo di doglianza già adeguatamente valutata dal giudice di merito, si pone in termini puramente oppositivi rispetto alla logica giustificazione offerta in sentenza; ritenuto che, per consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. sulla base di argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, risolvendosi tale prospettazione in una non consentita richiesta di rivalutazione del merito (cfr.

Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Prede