Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal and factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Lidia inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The defense argued for a different application of Article 95 of DPR 115/2002 regarding the subjective element of the crime, but failed to provide a reasoned critique of the lower court's justification. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific legal and factual grounds required by Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; Art. 95 D.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if it fails to specifically cite the legal grounds and factual elements supporting the request, thereby lacking a reasoned critique of the lower court's motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATORE LIDIA nato a VASTO il 11/09/1955 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Salvatore Lidia a mezzo del difensore. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 95 d.P.R. 115/2002, specie in relazione all'elemento soggettivo del reato. Rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argonnentativo.
Rilevato che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; rilevato che, nel presente caso, è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum, essendo i rilievi contenuti nel ricorso manchevoli di una critica argomentata alle ragioni espresse in motivazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente