Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 463/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 463/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 463/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGETTA CARLO nato a CURTAROLO il 28/07/1952 avverso la sentenza del 30/03/2022 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Pagetta Carlo, a cui è stata applicata, con sentenza di patteggiamento, la pena di mesi 2, giorni 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta vizio di motivazione con riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata dal giudice in anni uno.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 590-bis cod. pen; Ordinanza — n. 463/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 590-bis cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta vizio di motivazione con riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata dal giudice in anni uno.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione per violazione stradale guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale reato penale infrazione privilegiata reato istantaneo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 590-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGETTA CARLO nato a CURTAROLO il 28/07/1952 avverso la sentenza del 30/03/2022 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Pagetta Carlo, a cui è stata applicata, con sentenza di patteggiamento, la pena di mesi 2, giorni 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta vizio di motivazione con riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata dal giudice in anni uno.

Vista la memoria datata 8/11/2022, in cui la difesa insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso, rappresentando ulteriormente che, con la legge denominata "Cartabia" (la cui entrata in vigore è stata rimandata al 2023), è stata prevista la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, querela che nel caso che occupa non è stata presentata. Considerato che, secondo consolidato orientamento di legittimità, il giudice, nel disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve fornire una specifica motivazione solo quando la misura si attesti oltre la media edittale e non constino specifici motivi di nneritevolezza (Sez.4, 29/1/2014, Armaneti, Rv.259211); ritenuto, comunque, che la decisione è sorretta da sufficiente apparato argomentativo, avendo il giudice richiamato, in relazione alla durata della sanzione prescelta "la gravità delle conseguenze dannose del reato"; considerato che nessun rilievo può assumere in relazione al caso in esame la futura entrata in vigore della norma riguardante la procedibilità a querela del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., essendo stata rinviata al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (cfr. in argomento Sez. 5, n. 45104/22 n.m.) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estens