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Ordinanza — n. 460/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 460/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 460/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, dovendo ritenersi insoddisfacente la motivazione offerta dai giudici di merito sulle prove raccolte a carico dell'imputato in ordine alla sussistenza del fatto contestato e alla individuazione del suo autore.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 460/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, dovendo ritenersi insoddisfacente la motivazione offerta dai giudici di merito sulle prove raccolte a carico dell'imputato in ordine alla sussistenza del fatto contestato e alla individuazione del suo autore.

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale materia di assicurazione contro gli infortuni infrazioni alle norme della circolazione lesioni conseguenti accertamento dell'ammontare del danno obbligo di ridurre il danno
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO SALVATORE PAOLO nato a ROCCALUMERA il 05/01/1972 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Santoro Salvatore Paolo a mezzo del difensore. Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, dovendo ritenersi insoddisfacente la motivazione offerta dai giudici di merito sulle prove raccolte a carico dell'imputato in ordine alla sussistenza del fatto contestato e alla individuazione del suo autore.

2. Vizio di motivazione, travisamento della prova in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le argomentazioni a sostegno del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto risultano immuni da vizi logici e rispettose dei principi stabiliti in sede di legittimità; che le valutazioni espresse sul punto (gravità del fatto e del danno cagionato alla persona coinvolta nel sinistro stradale) non possono dirsi affette da incoerenza e incongruenza, non essendo peraltro suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore I