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Ordinanza — n. 336/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 336/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 336/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO CARLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 28/05/1996 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28884/22 Izzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente all'asserita violazione di legge nonché al vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato, oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 336/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 28884/22 Izzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente all'asserita violazione di legge nonché al vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato, oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pag.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale sanzione sproporzionata motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO CARLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 28/05/1996 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28884/22 Izzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente all'asserita violazione di legge nonché al vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato, oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pag.

3) con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/