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Ordinanza — n. 333/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding non-prosecution cause under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 333/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of a non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the ground lacking specificity. The court determined the appeal merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal must be specific and cannot merely reproduce grounds already examined and rejected by the court of first instance without new elements.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code lack of specificity inadmissible appeal non-prosecution cause procedural economy Corte di Cassazione repetition of arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28815/22 EKO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EKO GREGORY nato il 15/10/1983 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28815/22 EKO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. tct Così deciso il