Ordinanza — n. 330/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTICCHI NICOLETTA nato a CITTA' DI CASTELLO il 28/10/1971 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28775/22 GATTICCHI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto ai primi due motivi ricorso, che le censure della ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 368 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 330/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto inoltre, quanto alle ulteriori due doglianze della medesima ricorrente afferenti al trattamento sanzionatorio, che ella non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., né da permettere un trattamento più favorevole sotto il profilo punitivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTICCHI NICOLETTA nato a CITTA' DI CASTELLO il 28/10/1971 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28775/22 GATTICCHI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto ai primi due motivi ricorso, che le censure della ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto inoltre, quanto alle ulteriori due doglianze della medesima ricorrente afferenti al trattamento sanzionatorio, che ella non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., né da permettere un trattamento più favorevole sotto il profilo punitivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec