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Ordinanza — n. 327/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fraud conviction, ruling appeal court stayed within Supreme Court's 2019 boundaries.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 327/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Leoni Fabrizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's claim regarding the nullity of the second-instance judgment unfounded because the appellate court remained within the legal framework established by a 2019 Supreme Court ruling. Additionally, the court clarified that the statute of limitations for the fraud crime begins at the reading of the conviction's operative part, not its deposit.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 157 c.p.p.: The appellate court must strictly adhere to the legal boundaries set by the Supreme Court in prior rulings; the statute of limitations for criminal offenses commences upon the reading of the conviction's operative provision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility appellate court jurisdiction limits statute of limitations calculation fraud conviction nullity court costs and fines impugnabilità della decisione di rinvio perenzione dell'istanza di revisione restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 157 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015
Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011
263365; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONI FABRIZIO nato a FERMO il 01/01/1952 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28763/22 LEONI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di truffa); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla pretesa nullità della sentenza emessa dalla Corte di appello all'esito di giudizio di rinvio è manifestamente infondato essendosi il giudice di appello mantenuto entro il perimetro tracciato da questa Corte con la sentenza emessa in data 28 maggio 2019;

Ritenuto altresì -con riguardo alla ulteriore doglianza del ricorrente relativa alla prescrizione- che per il computo della eventuale prescrizione del reato, deve considerarsi il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia data contestuale lettura della motivazione, e non quello (successivo) del deposito della sentenza stessa (ex multis: Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Rv. 263365; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Rv. 250328); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis