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Ordinanza — n. 325/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and specific, citing lack of confrontation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 325/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for crimes under Articles 336 and 341-bis of the Penal Code, arguing for mitigation under Article 62-bis. The court rejected this claim as generic and specific because the lower court's reasoning was logically coherent and the appellant failed to meaningfully confront it.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and specific, lacking a concrete confrontation with the lower court's reasoning.

Parole chiave

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generic appeal specific appeal mitigation clause logical coherence inadmissible appeal court costs Cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 341-bis cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62- bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.
art. 62- bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62- bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIERE SANGOUL BAKOUM nato il 07/01/1982 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28755/22 MIERE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62- bis cod. pen., oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pag.

4) con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il