Italian court dismisses appeal as applicant fails to address specific arguments on generic mitigating factors and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay procedural costs and a fine. The applicant argued against the lower court's findings on generic mitigating circumstances and recidivism, but failed to provide a precise argumentation addressing the territorial court's specific reasoning regarding the lack of deterrence from prior convictions. Consequently, the court rejected the appeal because the applicant did not confront the detailed justification provided by the first instance regarding the absence of positive evaluation elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the precise argumentation provided by the lower court regarding the application of mitigating factors and the existence of recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONIA ANTONIO nato a CASTELLUCCIO DEI SAURI il 01/10/1978 avverso l'ordinanza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; , N. 28752/22 MILONIA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato in parola succede a una lunga serie di reati commessi in epoca precedente, a dimostrazione del mancato effetto deterrente sortito dalle precedenti condanne a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il