Ordinanza — n. 322/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIPINTO BARTOLOMEO nato a BARI il 27/02/1974 avverso il decreto del 12/05/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato arj.seté—Partij - udita la relazione svolta dal Ccilsigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28707/22 Maggipinto E IN DIRITTO che Bartolomeo Maggipinto ricorre per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per i reati di cui agli artt. 368 e 385 cod. pen., denunciando la violazione di legge in quanto legittimamente impedito a partecipare all'udienza; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Maggipinto, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 322/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che peraltro trattasi di provvedimento non impugnabile; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIPINTO BARTOLOMEO nato a BARI il 27/02/1974 avverso il decreto del 12/05/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato arj.seté—Partij - udita la relazione svolta dal Ccilsigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28707/22 Maggipinto
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Bartolomeo Maggipinto ricorre per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per i reati di cui agli artt. 368 e 385 cod. pen., denunciando la violazione di legge in quanto legittimamente impedito a partecipare all'udienza; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Maggipinto, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che peraltro trattasi di provvedimento non impugnabile; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci