Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 321/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 321/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 321/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO RAFFAELE nato a VICO EQUENSE il 03/03/1991 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28701/22 DE GENNARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 28 ottobre 2022; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., all'entità complessiva della pena e alla mancata disapplicazione della recidiva (quest'ultimo ribadito nella citata memoria), oltre che generici, sono a- specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pagg. 3 e 4) con cui il ricorrente non si confronta;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 321/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 28701/22 DE GENNARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 28 ottobre 2022; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., all'entità complessiva della pena e alla mancata disapplicazione della recidiva (quest'ultimo ribadito nella citata memoria), oltre che generici, sono a- specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pagg. 3 e 4) con cui il ricorrente non si confronta;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione condono delle spese procedurali attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO RAFFAELE nato a VICO EQUENSE il 03/03/1991 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28701/22 DE GENNARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 28 ottobre 2022; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., all'entità complessiva della pena e alla mancata disapplicazione della recidiva (quest'ultimo ribadito nella citata memoria), oltre che generici, sono a- specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pagg. 3 e 4) con cui il ricorrente non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i