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Ordinanza — n. 318/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and outside statutory grounds for acquittal under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 318/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Kevin Favara's appeal inadmissible on procedural grounds. Favara argued for a review of acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found the request generic and outside the specific exceptions listed in Article 448. Consequently, the appeal was rejected, and Favara was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal alleging violation of law regarding the non-examination of acquittal causes is inadmissible if it is generic and does not fall within the specific statutory exceptions provided by law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal rejection acquittal causes examination statutory exceptions requirement court costs and fine remissione della pena pena privativa della libertà recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
1113/2021 del 19 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 336, cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 336 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che Kevin Favara ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Kevin Favara ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 336 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi due di reclusione, in aumento alla condanna di cui alla sentenza n.
art. 129 cod. proc. pen
1113/2021 del 19 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARA KEVIN nato a CASTELVETRANO il 27/12/2001 avverso la sentenza del 22/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MARSALA/ dato avvis-6-alle parti' udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28651/22 Favara

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Kevin Favara ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi due di reclusione, in aumento alla condanna di cui alla sentenza n. 1113/2021 del 19 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1