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Ordinanza — n. 317/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failure to raise imputation defect in appeal as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole grievance regarding the defect in reasoning concerning criminal imputation was not raised in the appeal act. The appellant only contested the sentencing treatment, violating the mandatory requirement of Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if a defect in reasoning regarding criminal imputation is not previously deduced as a ground for appeal, as such defects must be raised at the appellate stage to be examined.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect in reasoning criminal imputation appellate procedure requirements failure to raise defect motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELVA MANUEL nato a ROMA il 17/10/1991 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28639/22 SELVA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sul trattamento sanzionatorio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1