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Ordinanza — n. 316/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 316/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTI ALESSANDRO nato a ROMA il 23/06/1979 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28634/22 Rossetti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso per cassazione -attinenti al mancato esame di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.- oltre che formulate in termini assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 316/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 28634/22 Rossetti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso per cassazione -attinenti al mancato esame di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.- oltre che formulate in termini assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali esame nel merito prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria revisione delle prestazioni d'invalidità censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso per cassazione -attinenti al mancato esame di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTI ALESSANDRO nato a ROMA il 23/06/1979 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28634/22 Rossetti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso per cassazione -attinenti al mancato esame di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.- oltre che formulate in termini assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1