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Ordinanza — n. 315/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific because arguments lack logical confrontation with the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 315/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the non-application of recidivism rules, but the court found the arguments specific rather than general. Consequently, the court ruled that the appeal failed because the appellant did not logically confront the specific reasoning of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific, meaning the appellant fails to confront the specific reasoning of the lower court with general legal arguments.

Parole chiave

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specific appeal grounds lack of logical confrontation inadmissible appeal recidivism non-application court costs and fine recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATURI BRUNO nato a ROMA il 04/02/1974 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28629/22 MATURI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19