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Ordinanza — n. 314/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 314/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 314/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA ERCOLE nato a FONDI il 10/01/1968 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28627/22 Rega OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pagg. 3-4);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 314/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 28627/22 Rega OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pagg. 3-4);

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze trattamento residenziale delle dipendenze esenzione dalla pena sostanze soggette a restrizione capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA ERCOLE nato a FONDI il 10/01/1968 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28627/22 Rega OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pagg. 3-4);

Ritenuto che il secondo motivo, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4); Ritenuto infine, quanto alla censura afferente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa i criteri che hanno condotto alla conferma della sanzione irrogata in primo grado (pagg. 4 e 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec