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Ordinanza — n. 311/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to address prior court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for drug possession but failed to present new arguments regarding the lack of personal use or the sentencing reduction. The court ruled that the first complaint was already adequately examined by the territorial court with correct legal reasoning, and the second complaint did not engage with the specific arguments provided by that court.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not new or if the appellant fails to confront the specific arguments advanced by the territorial court in its decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of new arguments failure to confront reasoning drug possession conviction Court of Cassazione procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINKODO OMARI HAMAD nato il 01/07/1964 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28613/22 Minkodo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 4);

Ritenuto inoltre, quanto alla doglianza del medesimo ricorrente afferente al trattamento sanzionatorio, che egli non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale che ha ridotto la pena irrogata dal Giudice per le indagini preliminari; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i