Ordinanza — n. 310/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERUBINI GIANLUCA nato a ROMA il 28/02/1974 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28611/22 CHERUBINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato, oltre che totalmente generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (trattamento sanzionatorio parametrato al minimo edittale con concessione delle attenuanti generiche) con cui il ricorrente non si confronta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 310/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 28611/22 CHERUBINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato, oltre che totalmente generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (trattamento sanzionatorio parametrato al minimo edittale con concessione delle attenuanti generiche) con cui il ricorrente non si confronta;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERUBINI GIANLUCA nato a ROMA il 28/02/1974 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28611/22 CHERUBINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato, oltre che totalmente generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (trattamento sanzionatorio parametrato al minimo edittale con concessione delle attenuanti generiche) con cui il ricorrente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il