Italian Court dismisses appeal as appeal lacks specificity and merely repeats already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 335 of the Penal Code, arguing that the court failed to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis. The court rejected this claim because the appeal's sole ground was a non-specific reproduction of arguments that had already been thoroughly examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a non-specific reproduction of arguments already examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE ROSARIO nato a COMISO il 22/06/1990 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28529/22 CALABRESE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.335 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 4 e 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/