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Ordinanza — n. 305/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as appeal lacks specificity and merely repeats already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 305/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 335 of the Penal Code, arguing that the court failed to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis. The court rejected this claim because the appeal's sole ground was a non-specific reproduction of arguments that had already been thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a non-specific reproduction of arguments already examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Article 131-bis repetition of arguments Cassazione ordinanza contravvenzione per eccesso di velocità infrazioni alle norme della circolazione risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE ROSARIO nato a COMISO il 22/06/1990 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28529/22 CALABRESE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.335 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 4 e 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/