Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 303/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defendant cannot challenge a reduced sentence agreed upon with prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 303/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the defendant to pay court costs and a fine. The defendant argued that the appellate court's reduction of the sentence lacked proper reasoning regarding his criminal responsibility. The court rejected this, noting that under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, a defendant cannot dispute a penalty measure freely agreed upon with the public prosecutor after the first-instance judge has fully established their liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; The defendant cannot challenge the reduced sentence freely agreed upon with the public prosecutor when the first-instance judge has already fully ascertained the defendant's criminal responsibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 599-bis Code of Criminal Procedure plea of guilty and acceptance of penalty reduction of sentence agreement inadmissibility of cassation appeal criminal responsibility determination imputazione per reati di stupefacenti concorso materiale di reati alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
685/22 -ex art. 599-bis cod.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28509/21 Passalacqua OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che Nicola Passalacqua, tramite il suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza n.
art. 599-bis cod. proc. pen
685/22 -ex art. 599-bis cod. proc. pen.- emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catanzaro che nel procedimento definito ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA NICOLA nato a CATANZARO il 01/03/1962 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28509/21 Passalacqua OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che Nicola Passalacqua, tramite il suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 685/22 -ex art. 599-bis cod. proc. pen.- emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catanzaro che nel procedimento definito ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha ridotto la pena per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro, deducendo il vizio di motivazione quanto alla sussistenza della responsabilità per i reati contestati;

Ritenuto che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis