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Ordinanza — n. 302/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 302/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHYRA FATJION nato il 21/06/1989 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28444/21 Xhyra OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che il primo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è generico e meramente assertivo, non indicando alcun elemento a supporto della richiesta; che la seconda doglianza -relativa al vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo -oltre che formulata in termini assai generici- è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. pag. 2); che il terzo motivo di ricorso non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato la dimostrata avversione dell'imputato verso il rispetto dei provvedimenti giudiziari;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 28444/21 Xhyra OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che il primo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è generico e meramente assertivo, non indicando alcun elemento a supporto della richiesta; che la seconda doglianza -relativa al vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo -oltre che formulata in termini assai generici- è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. pag. 2); che il terzo motivo di ricorso non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato la dimostrata avversione dell'imputato verso il rispetto dei provvedimenti giudiziari;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione punibilità sanzioni pecuniarie cosa generica riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che il primo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHYRA FATJION nato il 21/06/1989 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28444/21 Xhyra OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che il primo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è generico e meramente assertivo, non indicando alcun elemento a supporto della richiesta; che la seconda doglianza -relativa al vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo -oltre che formulata in termini assai generici- è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. pag. 2); che il terzo motivo di ricorso non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato la dimostrata avversione dell'imputato verso il rispetto dei provvedimenti giudiziari;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso