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Ordinanza — n. 297/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as personal use possession issue already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the possession of the substance for personal use, a defense already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Catanzaro. The court ruled that this specific ground for challenge was not permitted in the cassation phase because it had been adequately evaluated with correct legal reasoning by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation court cannot examine grounds of complaint already fully reviewed and dismissed by the territorial court with correct legal arguments and linear reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal use possession defense double jeopardy principle procedural exhaustion requirement legal reasoning review dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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Art. 366-bis c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANE LEYE nato il 28/04/1981 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28381/22 Kane OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica, pur diffusa, doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19