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Ordinanza — n. 295/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 295/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 295/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIRI ALA nato il 05/02/1997 avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO[ dato avyjse—alTrparti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28343/22 Zairi E IN DIRITTO che Ala Zairi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 295/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 28343/22 Zairi E IN DIRITTO che Ala Zairi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali riesame della rendita AI azione di contestazione licenziamento del pubblico dipendente desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Ala Zairi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIRI ALA nato il 05/02/1997 avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO[ dato avyjse—alTrparti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28343/22 Zairi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Ala Zairi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/