Ordinanza — n. 294/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HIDRI AHMED nato il 01/11/1982 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28321/22 HIDRI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla pertinenzialità dell'area ove l'imputato era stato ritrovato, così da non potersi ritenere configurabile l'evasione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 294/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 28321/22 HIDRI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla pertinenzialità dell'area ove l'imputato era stato ritrovato, così da non potersi ritenere configurabile l'evasione;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HIDRI AHMED nato il 01/11/1982 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28321/22 HIDRI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla pertinenzialità dell'area ove l'imputato era stato ritrovato, così da non potersi ritenere configurabile l'evasione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1