Italian Court dismisses appeals against conviction for fraud and theft as generic and inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Vagnoni and Betti inadmissible, ordering them to pay court costs. The court found the appellants' arguments regarding the defendant's capacity to understand and will, as well as the evaluation of evidence, to be generic and lacking specific legal grounds. Furthermore, the court determined that the appeals attempted an impermissible re-evaluation of the criminal facts and failed to challenge the appellate court's global assessment of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and n. 5 c.p.p.; Appeals based on generic allegations of legal violation or lack of motivation without specific factual grounds are inadmissible, while appeals attempting a new evaluation of evidence or facts are rejected as they contravene the principle of finality of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VAGNONI EUREKA nato a ROMA il 02/03/1972 BETTI ALESSANDRO nato a SASSOCORVARO il 22/10/1983 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28302/22 VAGNONI + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110, 336 e 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso di Vagnoni che censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputata, sono generici, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità:
Ritenuto inoltre, quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, che essi si risolvono in una non consentita rilettura del compendio probatorio e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello; Ritenuto, quanto al ricorso nell'interesse di Betti, che la prima censura con cui si confuta la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio con puntuale e logico apparato argomentativo, non è pertanto censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto, circa il secondo motivo di ricorso di Betti relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che non vi è confronto con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione del beneficio; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così