Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 285/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 285/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 285/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA PLACIDO nato a MESSINA il 09/11/1987 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Arena Placido; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello oltre che manifestamente infondato; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenziato, da un lato i precedenti penali e, sotto altro profilo, l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, elementi neppure prospettati in sede di legittimità in cui il ricorrente ha limitato la censura alla parte della decisione che ha fatto riferimento all'esistenza dei procedimenti negando ulteriori condanne oltre all'unica riportata nel Certificato del Casellario Giudiziale; osservato che la circostanza addotta dal ricorrente, secondo cui, alla data della commissione del fatto, avesse riportato una sola condanna, non è idonea a smentire il giudizio a mente del quale non sussistessero elementi positivi ai fini della esclusione delle richieste circostanze generiche (e non certo con riferimento alla recidiva) ad opera della Corte territoriale che ha potuto apprezzare la presenza di "precedenti penali" al momento in cui il giudizio è stato espresso; che, pertanto, il motivo in questione, nella parte in cui nega l'esistenza di condanne passate in giudicato al momento del fatto è inconferente e pertanto manifestamente infondato nella parte in cui assume le sembianze di una critica meramente lessicale e fondata su presupposti diversi da quelli presi in considerazione dalla Corte di merito, risultando al contempo generico nella parte in cui non confuta l'assenza di "precedenti penali" al momento del giudizio e di elementi positivamente valorizzabili la cui esistenza è stata negata, con valore determinante, dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 285/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA PLACIDO nato a MESSINA il 09/11/1987 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Arena Placido; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello oltre che manifestamente infondato; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenziato, da un lato i precedenti penali e, sotto altro profilo, l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, elementi neppure prospettati in sede di legittimità in cui il ricorrente ha limitato la censura alla parte della decisione che ha fatto riferimento all'esistenza dei procedimenti negando ulteriori condanne oltre all'unica riportata nel Certificato del Casellario Giudiziale; osservato che la circostanza addotta dal ricorrente, secondo cui, alla data della commissione del fatto, avesse riportato una sola condanna, non è idonea a smentire il giudizio a mente del quale non sussistessero elementi positivi ai fini della esclusione delle richieste circostanze generiche (e non certo con riferimento alla recidiva) ad opera della Corte territoriale che ha potuto apprezzare la presenza di "precedenti penali" al momento in cui il giudizio è stato espresso; che, pertanto, il motivo in questione, nella parte in cui nega l'esistenza di condanne passate in giudicato al momento del fatto è inconferente e pertanto manifestamente infondato nella parte in cui assume le sembianze di una critica meramente lessicale e fondata su presupposti diversi da quelli presi in considerazione dalla Corte di merito, risultando al contempo generico nella parte in cui non confuta l'assenza di "precedenti penali" al momento del giudizio e di elementi positivamente valorizzabili la cui esistenza è stata negata, con valore determinante, dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
circostanze aggravanti o attenuanti adeguamento della pena peggioramento di uno stato anteriore motivi di cassazione attenuazione libera della pena motivi di rigore
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA PLACIDO nato a MESSINA il 09/11/1987 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Arena Placido; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello oltre che manifestamente infondato; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenziato, da un lato i precedenti penali e, sotto altro profilo, l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, elementi neppure prospettati in sede di legittimità in cui il ricorrente ha limitato la censura alla parte della decisione che ha fatto riferimento all'esistenza dei procedimenti negando ulteriori condanne oltre all'unica riportata nel Certificato del Casellario Giudiziale; osservato che la circostanza addotta dal ricorrente, secondo cui, alla data della commissione del fatto, avesse riportato una sola condanna, non è idonea a smentire il giudizio a mente del quale non sussistessero elementi positivi ai fini della esclusione delle richieste circostanze generiche (e non certo con riferimento alla recidiva) ad opera della Corte territoriale che ha potuto apprezzare la presenza di "precedenti penali" al momento in cui il giudizio è stato espresso; che, pertanto, il motivo in questione, nella parte in cui nega l'esistenza di condanne passate in giudicato al momento del fatto è inconferente e pertanto manifestamente infondato nella parte in cui assume le sembianze di una critica meramente lessicale e fondata su presupposti diversi da quelli presi in considerazione dalla Corte di merito, risultando al contempo generico nella parte in cui non confuta l'assenza di "precedenti penali" al momento del giudizio e di elementi positivamente valorizzabili la cui esistenza è stata negata, con valore determinante, dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così