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Ordinanza — n. 284/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 284/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 284/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZHOU JIE nato il 15/06/1985 XU WEI nato il 15/04/1986 avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato_a_zuf udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorsi affidati al comune difensore di fiducia Zhou Jie e Xu Wei impugnano la sentenza del Tribunale di Genova con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 284/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorsi affidati al comune difensore di fiducia Zhou Jie e Xu Wei impugnano la sentenza del Tribunale di Genova con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione gravità della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con ricorsi affidati al comune difensore di fiducia Zhou Jie e Xu Wei impugnano la sentenza del Tribunale di Genova con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine a plurimi reati di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZHOU JIE nato il 15/06/1985 XU WEI nato il 15/04/1986 avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato_a_zuf udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorsi affidati al comune difensore di fiducia Zhou Jie e Xu Wei impugnano la sentenza del Tribunale di Genova con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. I ricorrenti censurano l'assenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci