Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling arguments insufficient to challenge lower court's social danger assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dino Diglio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the confirmation of recidivism, arguing against the assessment of his social danger based on prior convictions. The court rejected these claims, noting that the lower court's reasoning regarding the appellant's insensitivity to warnings was already adequately refuted and that the appellant's arguments were inappropriate and failed to undermine the judges' evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already refuted by the court of first instance without presenting new evidence or substantive legal grounds capable of overturning the established facts regarding recidivism and social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGLIO NINO nato a TORINO il 01/11/1968 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diglio Nino; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, ribadendo la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza l'esistenza dei precedenti anche specifici rispetto a quelli per cui è processo, elementi ritenuti espressione di una aumentata e spiccata pericolosità sociale, essendosi il ricorrente dimostrato insensibile agli ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni dei Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il