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Ordinanza — n. 276/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 276/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE CHRISTOPHER nato a SANREMO il 11/01/2003 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Abate ,ristopher; (t1 OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui, rispettivamente, si deducono vizi di motivazione quanto a mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e riduzione del trattamento sanzionatorio, sono riproduttivi di identiche doglianze correttamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, in senso sfavorevole al riconoscimento di detta diminuente, l'esistenza di gravi precedenti penali, ritenendo soccombenti le ragioni addotte dalla difesa (giovane età e comportamento processuale, giudicato neutro), complessivamente apprezzando, con ponderata valutazione dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen., la gravità della condotta attuata con reiterate minacce nei confronti delle forze di polizia che erano intervenute per eseguire la perquisizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 276/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., la gravità della condotta attuata con reiterate minacce nei confronti delle forze di polizia che erano intervenute per eseguire la perquisizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena contravvenzioni recidiva nell'infrazione procedura di protezione degli adulti procedura di revisione penale commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE CHRISTOPHER nato a SANREMO il 11/01/2003 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Abate ,ristopher; (t1 OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui, rispettivamente, si deducono vizi di motivazione quanto a mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e riduzione del trattamento sanzionatorio, sono riproduttivi di identiche doglianze correttamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, in senso sfavorevole al riconoscimento di detta diminuente, l'esistenza di gravi precedenti penali, ritenendo soccombenti le ragioni addotte dalla difesa (giovane età e comportamento processuale, giudicato neutro), complessivamente apprezzando, con ponderata valutazione dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen., la gravità della condotta attuata con reiterate minacce nei confronti delle forze di polizia che erano intervenute per eseguire la perquisizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il