Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Denise Bertoletti inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found her previous violations and conduct rendered the offense non-trivial. The appeal was rejected because the grounds cited were too generic and failed to specifically correlate with the reasons given by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the reasons underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLETTI DENISE nato a VERONA il 17/09/1997 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bertoletti Denise; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha correttamente rilevato, con motivazione adeguata e con pertinenti riferimenti ad elementi di fatto, come la condotta complessiva della donna, sottrattasi in precedenza al rispetto degli obblighi imposti, alla base dell'aggravata misura con quella custodiale domiciliare e in considerazione della precedente ulteriore violazione (uscita da casa per acquistare delle sigarette in almeno due altre occasioni) oltre alla scomposta e prolungata reazione nei confronti del personale di polizia intervenuto, rendevano il fatto di non scarsa offensività, così condividendo il giudizio operato sul punto dal primo giudice; osservato che il motivo di ricorso non si confronta con le precise ragioni poste alla base della decisone (è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, v. tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis