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Ordinanza — n. 272/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and repetition of refuted recidivism claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 272/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of recidivism, but the court found his arguments merely repeated and already refuted by the appellate court. The decision emphasized that the appellant failed to present new evidence or confront the specific reasoning regarding his social danger and insensitivity to prior warnings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already refuted by the court of first instance or appellate court without presenting new elements capable of altering the factual or legal assessment.

Parole chiave

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recidivism assessment inadmissible appeal repetition of arguments social danger evaluation court costs and fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORNACCHIO ROCCO nato a TORINO il 19/06/1979 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Comacchio Rocco; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, ribadendo la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza l'esistenza dei precedenti anche recenti e la loro specificità rispetto a quelli per cui è processo, elementi ritenuti espressione di una aumentata e spiccata pericolosità sociale, essendosi il ricorrente dimostrato insensibile agii ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne ed agli effetti rieducativi delle pene espiate; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni dei Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1