Italian Court dismisses appeals as they cite inadmissible grounds under the 2017 Code of Criminal Procedure reforms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Seck Souleymane and Cicardo Santina inadmissible. The court ruled that the grounds cited by the applicants fell outside the specific categories of admissible review permitted under the 2017 Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the applicants were ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing orders are strictly limited to challenges regarding the defendant's will, legal qualification of facts, correlation between request and judgment, or illegality of the penalty, excluding other grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SECK SOULEYMANE nato il 03/08/1982 CICARDO SANTINA nato a MONCALIERI il 02/08/1974 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Seck Souleymane e Cicardo Santina; OSSERVA Ritenuto che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso