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Ordinanza — n. 269/2023 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility due to repetition of already refuted arguments regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 269/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Sali Lama inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's complaint regarding the confirmation of recidivism was found to be a repetition of arguments already adequately refuted by the Court of Appeal. The court noted that the appellant failed to engage with the specific reasoning on recidivism, rendering his criticisms inappropriate and insufficient to challenge the lower court's evaluation of criminal conduct.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A recourse is inadmissible if it merely repeats grievances already refuted by the court of appeal without presenting new arguments or engaging with the specific reasoning provided on the contested points.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism evaluation inadmissible recourse repetition of arguments Court of Cassazione criminal procedure law motivazione inadeguata delle censure costituzionali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALL LAMA nato il 30/03/1987 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sali Lama; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza (tesa a valorizzare la estemporaneità della condotta) adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, ribadendo la valutazione già espressa dal Tribunale, ha evidenziato come l'esistenza di plurimi precedenti anche specifici che rimarcavano la mancata rivisitazione critica delle condotte criminose e che, appunto, in ragione dell'esclusa dedotta estemporaneità, sono significativi di una maggiore colpevolezza e aumentata pericolosità; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni adeguatamente spese sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il