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Ordinanza — n. 266/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 266/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 266/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC RADENKO nato a TORINO il 10/03/1970 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Jovanovic Radenko; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al ritenuta responsabilità, è generico in quanto non si confronta con la parte della decisione che ha ritenuto inconferente l'allegazione della certificazione medica, non in contrasto con le risultanze istruttorie ed in particolare con la parte della motivazione che aveva valorizzato le dichiarazioni, di diverso tenore e comunque menzognere, di Nena Jovanovic che nessun cenno aveva fatto alla necessità che il ricorrente si recasse presso una struttura sanitaria; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 266/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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domanda di ricusazione allontanamento nonostante motivi di salute declinatoria di competenza decisioni in materia medica rinuncia al dibattimento orale inidoneità medica
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC RADENKO nato a TORINO il 10/03/1970 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Jovanovic Radenko; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al ritenuta responsabilità, è generico in quanto non si confronta con la parte della decisione che ha ritenuto inconferente l'allegazione della certificazione medica, non in contrasto con le risultanze istruttorie ed in particolare con la parte della motivazione che aveva valorizzato le dichiarazioni, di diverso tenore e comunque menzognere, di Nena Jovanovic che nessun cenno aveva fatto alla necessità che il ricorrente si recasse presso una struttura sanitaria; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il