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Ordinanza — n. 265/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 265/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 265/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE YOU nato il 03/03/1980 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ndiaye You; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio anche con riferimento all'estensione della riduzione di pena delle attenuanti generiche, è generico e riproduttivo di doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza le ragioni connesse alla ponderata valutazione della condotta che aveva impedito di applicare per intero la riduzione rilevando che la contenuta pena fosse comunque adeguata alla grave condotta che vedeva il ricorrente porre in essere condotte violente nei confronti dei pubblici ufficiali, sia all'atto dell'arresto sia nella fase delle operazioni di trasporto in Questura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); osservato che il ricorrente, al fine di giustificare le ragioni alla base del proposto motivo, tenta di accreditare una riduttiva valenza dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 265/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); osservato che il ricorrente, al fine di giustificare le ragioni alla base del proposto motivo, tenta di accreditare una riduttiva valenza dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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persecuzione dei Tamil attenuazione della pena recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale ritardo ingiustificato dell'azione penale aggravamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE YOU nato il 03/03/1980 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ndiaye You; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio anche con riferimento all'estensione della riduzione di pena delle attenuanti generiche, è generico e riproduttivo di doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza le ragioni connesse alla ponderata valutazione della condotta che aveva impedito di applicare per intero la riduzione rilevando che la contenuta pena fosse comunque adeguata alla grave condotta che vedeva il ricorrente porre in essere condotte violente nei confronti dei pubblici ufficiali, sia all'atto dell'arresto sia nella fase delle operazioni di trasporto in Questura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); osservato che il ricorrente, al fine di giustificare le ragioni alla base del proposto motivo, tenta di accreditare una riduttiva valenza dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci