Ordinanza — n. 263/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAIJI JALAL nato il 28/08/1976 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Draiji Jalal; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che unitariamente contesta la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti di uno di esse (capo a e b) è riproduttivo di doglianze adeguatamente confutate dai giudici di merito che hanno messo in evidenza, da un lato, la condotta violenta e minacciosa realizzata dal ricorrente che non si è limitato ad atteggiamenti autolesionistici posti in essere successivamente, dall'altro, come le lesioni riportate dall'assistente capo Pasquale Ruggeri fossero conseguenzíali alla condotta consistita nell'afferrare per la divisa, strattonare e stringere il pollice con le mani del pubblico ufficiale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 263/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAIJI JALAL nato il 28/08/1976 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Draiji Jalal; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che unitariamente contesta la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti di uno di esse (capo a e b) è riproduttivo di doglianze adeguatamente confutate dai giudici di merito che hanno messo in evidenza, da un lato, la condotta violenta e minacciosa realizzata dal ricorrente che non si è limitato ad atteggiamenti autolesionistici posti in essere successivamente, dall'altro, come le lesioni riportate dall'assistente capo Pasquale Ruggeri fossero conseguenzíali alla condotta consistita nell'afferrare per la divisa, strattonare e stringere il pollice con le mani del pubblico ufficiale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAIJI JALAL nato il 28/08/1976 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Draiji Jalal; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che unitariamente contesta la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti di uno di esse (capo a e b) è riproduttivo di doglianze adeguatamente confutate dai giudici di merito che hanno messo in evidenza, da un lato, la condotta violenta e minacciosa realizzata dal ricorrente che non si è limitato ad atteggiamenti autolesionistici posti in essere successivamente, dall'altro, come le lesioni riportate dall'assistente capo Pasquale Ruggeri fossero conseguenzíali alla condotta consistita nell'afferrare per la divisa, strattonare e stringere il pollice con le mani del pubblico ufficiale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i